Bozza di legge del Governo sul cognome della madre o di entrambi i genitori

Approvata dal Governo la bozza di legge che prevede l’obbligo
per l’ufficiale di stato civile della iscrizione all’atto di nascita
del cognome materno ai figli, in caso di accordo tra entrambi
genitori. Una beffa per i coniugi che hanno ricorso alla Corte.
 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge contenente disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli.
Il testo darebbe attuazione alla sentenza della Corte Europea di Strasburgo e prevede l’obbligo per l’ufficiale di stato civile della iscrizione all’atto di nascita del cognome materno in caso di accordo tra entrambi genitori.

Nel dare attuazione alla sentenza della Corte europea inerente al cognome materno, tuttavia, il Consiglio dei ministri ha rilevato che la complessa materia presenta ulteriori profili che, oltre ad essere ovviamente aperti al dibattito parlamentare, saranno, in sede governativa, approfonditi da un gruppo di lavoro presso la Presidenza del Consiglio, con la partecipazione dei rappresentanti dell’Interno, degli Affari esteri, della Giustizia e delle Pari Opportunità.

La futura legge vale anche per i figli nati fuori dal matrimonio o adottati.

La proposta dal  Governo si applica solo per i figli che nasceranno dopo l’entrata in vigore della legge. Ciò esclude anche  i conigi che hanno fatto ricorso  e ottenuto la sentenza a favore: la loro figlia, contrariamente alla decisione delal Corte Europea,  non avrà il cognome della mamma.  Come dire, oltre al danno la beffa.

Nell’aprile del 1999, i coniugi milanesi Alessandra Cusan e Luigi Fazzo, si sono rivolti all’ufficio anagrafico per registrare la figlia Maddalena con il cognome della madre anziché quello del padre, ricevendo un  secco no.

Dopo due sentenze negative del Tribunale di Milano e di Appello, i coniugi  hanno fatto appello alla Corte di Strasburgo in relazione all’articolo 14 della “convenzione europea dei diritti umani” che proibisce le discriminazioni.

La sentenza del 7 gennaio 2014, che diventerà definitiva fra tre mesi, dà loro ragione e, dopo 14 anni, incassano un si  che per la nuova legeg vale solo per i  futuri nascituri.

Nel caso specifico, l’Italia non tiene  conto della data del primo ricorso al Tribunale italiano, anno 1999.

La sentenza della Corte, invece, interessare migliaia di coniugi italiani e, in particolare, le donne separate, pronti a consultare i legali matrimonialisti per beneficiare della sentenza.   Salvo modifiche in parlamento,  si profilano iniziative legali,  con il rischio di una doppia sanzione per l’Italia.  In molti casi – come ad esempio le mutate posizioni del genitore, condannato penalmente o accusato di aver commesso gravi reati, oppure dichiarato fallito – il figlio avrebbe un motiovato interesse per chiedere il cambio del suo cognome con quello della madre. 

Cosa succederà se l’Ufficio anagrafico,  su richiesta di un figlio maggiorenne o di una madre che vuole dare il suo nome al minore,  rifiuta di modificare il cognome?

Un interrogativo si pone nei casi di separazione e divorzio per colpa: se la madre avanzerà richiesta, motivata, di modifica del cognome del o dei figli minori nell’interesse  e  a tutela degli stessi figli, ci sarà il rifiuto?

Con la sentenza, i Giudici di Strasburgo sottolineano che la possibilità di “aggiunta” del cognome della madre non è sufficiente a garantire l’eguaglianza tra coniugi. 

Se i coniugi decidono di attribuire i due cognomi è una libera scelta. Se invece manca l’accordo, per la “bozza di legge italiana”  non cambierà nulla perchè  il cognome sarà quello del padre.