L’omicidio stradale è già previsto e punito come reato
L’omicidio stradale è già reato, previsto è punito dal Codice penale. Aggravanti: violazione delle norme del Codice della strada per chi guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Ad ogni incidente mortale ritorna d’attualità la previsione del reato di “Omicidio stradale”. Cambia il titolo ma la sostanza è quella già inserita nel codice penale, art. 589 che prevede differenti pene per chi, in violazione delle norme del Codice della strada, cagiona la morte e lesioni di una o più persone.La colpa, per la morte causata in violazione delle norme del Codice della strada, è punita con la reclusione da due a sette anni.
Per il soggetto (autista) che guida in stato di ebbrezza alcolica oppure sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena della reclusione è da tre a dieci anni. Nel caso di morte e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. Se escludiamo il fatto che nessuno si mette alla guida di una vettura, di un mezzo pesante o di un qualsiasi mezzo a motore per investire o uccidere qualcuno, non si può non tenere conto del citato art. 589 c.p. che punisce il reato di omicidio o lesioni “stradale” di una o più persone. Fatta eccezione, per i casi accertati e provati, della volontarietà della morte o delle lesioni gravi, causate in violazione delle norme del Codice della strada, occorre valutare la causa dell’omicidio o delle lesioni stradale sotto tre aspetti: colpa con dolo eventuale, colpa cosciente o negligenza. La Giurisprudenza ci spiega che: Il dolo eventuale scatta quando c’è la concreta possibilità dell’incidente e si accetta il rischio; nella colpa cosciente, la verificabilità dell’evento (incidente) rimane un’ipotesi astratta, che nella coscienza dell’autore non è concepita come realizzabile e, quindi, non è dallo stesso voluta; nei casi di incidenti mortali, dovuti a imprudenza o negligenza, vanno valutati tutte le circostanze che hanno causato il fatto. Il previsto limite dei quindici anni di reclusione, sarebbe giusto elevarlo almeno a 20 anni.Per assicurare il totale risarcimento dei danni agli aventi diritto, potrebbe essere utile uno “sconto di pena”, rispetto ai 20 anni, nei confronti dell’imputato che risarcisce il danno prima del pronunciamento della sentenza di primo grado.