Giudice di Sorveglianza
Con il ddl 5019 del 2012 (mai diventato legge) veniva conferita – dal Parlamento al Governo – la potestà legislativa su quattro temi: la depenalizzazione, la sospensione del procedimento con messa alla prova, le pene detentive non carcerarie, la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.
Si trattava di uno dei provvedimenti contenuti nel cosiddetto “pacchetto Severino” per ridurre l’emergenza determinata dal sovraffollamento carcerario.
In vista della riforma dell’Ordinamento penitenziario, ci auguriamo che molte cose riportate di seguito, subiranno cambiamenti migliorativi.
Il Tribunale di sorveglianza è istituito con la legge di riforma penitenziaria 26 luglio 1975 n. 354, attuativa dell’art. 27 della Costituzione ed è l’Organo giudiziario (giudice) per decidere sulle richieste di pene alternative alla detenzione in carcere presentate da condannati a pene brevi o da detenuti in carcere.
Il ruolo del Tribunale di sorvegliana attiene anche delle questioni attinenti i diritti dei detenuti durante l’esecuzione della pena.
Il Tribunale decide, altresì, come Giudice d’appello su provvedimenti assunti dal Magistrato di sorveglianza.
Il Giudice di sorveglianza ha il compito di vigilare sulla organizzazione degli Istituti penitenziari; segnalare al ministero della Giustizia le esigenze dei servizi; approvare il programma di trattamento individualizzato per ogni singolo detenuto e i provvedimenti di ammissione al lavoro all’esterno; provvede sulla remissione del debito e sui ricoveri dei condannati per infermità psichica; decide sulle concessioni dei permessi, sulle misure di sicurezza e sui reclami disciplinari e in materia di lavoro dei detenuti e degli internati.
Al magistrato di sorveglianza sono conferiti ampi poteri di intervenire, su reclamo del detenuto, in materia di lavoro e di disciplina, con ordinanza.
A questo scopo la legge pone al magistrato l’obbligo di recarsi di frequente in carcere e di sentire tutti i detenuti che chiedono di conferire.
Le funzioni del Giudice di sorvegliana riguardanti l’esecuzione della pena sono, parzialmente, diciplinati dai codici penale e di procedura penale e integrati dal regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena.
Il Giudice di sorveglianza ha sede presso ogni Tribunale ed è scelto fra i giudici assegnati al tribunale stesso. I Giudici di sorveglianza presso i Tribunali ordinanri, sedi di Corte d’Appello, dispongono di appositi Uffici e collaboratori con funzioni amministrative.
L’Organo giudiziario per i minorenni, invece, ha competenza nel distretto di ogni Corte d’Appello: il Giudice di sorveglianza è un Giudice del Tribunale dei minori.
L’organo giudiziario per i militari è Il Giudice di sorveglianza unico.
Si occupa dell’esecuzione delle pene inflitte ai militari.
Esso è scelto fra i magistrati addetti al Tribunale Supremo Militare.